PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
di Vincenzo Porcasi
Le attività proprie dell’ operatore economico in un mondo reso piccolissimo dalla globalizzazione sono oggi radicate in due separate complanari che l’attività di riciclaggio tende a volte, vuoi per fini criminali vuoi in taluni casi di terrorismo, a rendere assimilate. Il primo punto discriminante passa per la sottomissione dei capitali di origine legittima al prelievo fiscale.
In linea di principio ciascun soggetto esistente al mondo é tenuto a contribuire al fabbisogno della comunità all’ interno della quale produce reddito, in funzione dello stesso sottoponendosi vuoi alle imposte dirette che a quelle indirette al fine di evitare che il soggetto produttore di reddito sia gravato più di una volta dall’ obbligo di pagare imposte, tasse e contributi, sono state fin qui stipulate quasi 12.000 convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni.
La Pianificazione fiscale internazionale in sostanza consiste in un insieme di comportamenti, vuoi delle persone fisiche che di quelle giuridiche, miranti alla creazione di rapporti e situazioni giuridiche finalizzate all’ ottimizzazione dell’onere fiscale che acquistano rilievo sia per le loro caratteristiche che del loro “collegamento” onde perseguire il fine dell’ ottimizzazione dell’onere.
Pur essendo, quindi, difficile ma puntuale sistematizzazione teorica della Pianificazione fiscale internazionale é, tuttavia, possibile procedere ad individuare principi e criteri che presiedono ad una sua corretta attuazione nell’interesse di soggetti privati ma nel rispetto multilaterale degli atti giuridici aventi contenuto economico emanati dagli Stati e dagli Organismi internazionali in esercizio dei loro poteri sovrani, eventualmente contemperati attraverso il dispiegamento della suddetta mole di convenzioni.
Quindi la Pianificazione fiscale internazionale può ritenersi attività non solo legittima ma spesso necessaria quale parte della pianificazione aziendale, alla luce della rilevanza che la stessa assume nell’ambito della gestione della liquidità aziendale e del merito del credito, anche con riguardo ai principi fissati da “Basilea 2”.
L’ imprenditore spesso si trova a combattere con norme, di ordinamenti giuridici diversi, spesso contrastanti fra loro, sia per la diversità di politiche attuate sia per situazioni in cui gli ordinamenti interessati hanno previsto strumenti di possibile superamento. Il contrasto può derivare da diversa definizione di uguali istituti giuridici (ad esempio: residenza, stabile organizzazione ), da diversa qualificazione di atti e negozi rispetto agli istituti di riferimento.
Problematiche possono sorgere anche in relazione alla gerarchia delle fonti quando i rapporti presi in considerazione operano in ordinamenti diversi o sovra o sottoordinati, come ad esempio l’ ordinamento dell’ Unione Europea e di quelli degli Stati membri.
Occorre, pertanto, individuare un criterio di valutazione idoneo al superamento dei problemi che nascono dalla diversa tipologia di norme.
Nella Pian. fisc. int., per quanto detto, la legittimità deve risiedere nella composizione degli interessi tutelati degli stati e dei contribuenti produttori di reddito meritevole di tutela e quindi chiamato alla contribuzione.
Organizzazione e pianificazione aziendale, tenuto conto della Pianificazione fiscale internazionale, e sua rilevanza nella programmazione della gestione.
Premesso che non esiste impresa che disponga di liquidità illimitata per cassa, l’ uso dei mezzi di pagamento per sostenere l’ onere tributario e finanziario deve risultare programmabile in termini di flussi di cassa in entrata e di flussi di cassa in uscita.
Tenuto conto della periodicità del prelievo finanziario-fiscale in esercizio d’ anno, nonché alla luce delle eventuali anticipazioni non dovute e pertanto da rimborsare e degli oneri conseguiti in termini di multe e di interessi in caso di mancato o ritardato pagamento.
Deve assumere rilevanza nell’ ambito della pianificazione aziendale sia il sistema delle operazioni che quello dei valori, considerato come economicità delle operazioni in quanto parte di un piano complessivo.
Effettuare la pianificazione finanziario-fiscale delle imprese comporta la necessità di analizzare l’ ambiente in cui si svolge l’attività della medesima impresa, di definire gli obiettivi da conseguire, identificare i mezzi per conseguirli e le relative modalità.
La scarsa sempre maggiore capacità di raccolta di proventi dai residenti nei singoli paesi, dovuta al venir meno dei profitti derivanti dalle ragioni di scambio esistenti all’epoca delle colonie per effetto del differenziale di prezzo fra materie prime, semilavorati e prodotti finiti ha indotto i paesi più industrializzati e attivi sul mercato finanziario ad acquisire nuovi residenti, sia soggetti privati che “public companies”, che società commerciali in genere, mediante offerta di condizioni fiscali e tributarie favorevoli, sia in termini di tax execution, sia in termini di aliquota d’ imposizione sul reddito maturato nel corso dell’esercizio.
Tale attività di uso della macchina del prelievo fiscale é diretta a fare sì che i non residenti spostino il baricentro della propria attività da paesi ad alta imposizione sul reddito prodotto, nel proprio territorio, al fine di recuperare ciò che perdono in termini di gettito, in termini di uova occupazione, di accesso a nuove tecnologie, di sviluppo di attività di ricerca.
Un secondo effetto deriva poi dal fatto che dal momento che le imprese produttive-commerciali attratte sul nuovo territorio, continuano a sviluppare una larga attività di spendita sull’estero.
I proventi di tale attività confluenti nel nuovo paese ospite determinano un miglioramento delle poste di bilancia dei pagamenti e in particolare della bilancia commerciale e per quanto di competenza di quella dei servizi o di quella tecnologica.
La competizione fiscale fra due stati trova un limite al suo dispiegamento quando si manifesta fra paesi che facciano parte di Organizzazioni regionali di Stati caratterizzati da un’integrazione economica e politica, come ad esempio l’UMA – Unione Maghrebina araba, che tra l’ altro sta dando vita all’ Unificazione monetaria fra le singole valute in termini di pari valore di concambio e l’ UE – Unione Europea, già sorta al fine di evitare ed affiancare gli ostacoli tecnici ( dazi, dogane ecc. ) allo sviluppo degli scambi nel c.d. mercato interno unico.
L’ art. 87 ( ex 92 ) del Trattato istitutivo della CEE prevede che, salvo specifiche deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune operazioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con gli obiettivi del Trattato nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri.
Sono, tuttavia, considerati compatibili gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia un grave fenomeno di sottooccupazione. Ex art. 88, spetta alla Commissione la vigilanza sui regimi di aiuti concessi dagli Stati.
La limitazione ed il controllo degli aiuti di Stato anche sotto forma di agevolazioni fiscali, come quelle su enunciate, è materia che, pur rientrando nella tutela della concorrenza, incide sulla valutazione dell’onere fiscale.
Il regime instaurato i sede CEE allo stato non sembra del tutto efficace, perché la “tax competition” continua a lasciare mano libera, in parte, ai singoli stati che in tema soprattutto di aliquota sviluppano attività impositive in aperto contrasto con i principi ispiratori della normativa europea soprattutto in materia di crediti d’imposta .
Gli Stati se da una parte desiderano catturare “nuovi clienti” attraendoli con concessioni fiscali, d’altra parte hanno interesse alla corretta attuazione della pianificazione fiscale internazionale delle imprese, anche in quanto parte della più ampia strategia economica e finanziaria delle imprese, tenuto conto anche del “fair-value” d’ impresa, pertanto dal fattore umano della produzione, anche al fine di non alterare le puntuali situazioni di concorrenza e di attento sviluppo della presenza delle imprese sui mercati.
Non mancano, peraltro, alcuni paesi, quali Lussemburgo, Olanda, Svizzera ed alcuni paesi collegati a paesi sviluppati, quali le Antille Olandesi, le Isole Vergini britanniche, le isole del Canale e Madeira, che oltre ad offrire un sistema di prelievo ridotto per talune entità collettive, offrono la possibilità di utilizzare una rete di convenzioni internazionali stipulate con paesi sviluppati in modo da permettere che gli organismi col esistenti possano essere impiegati come mezzo di canalizzazione dei redditi. E’ da ricordare come i detti paesi europei siano costretti in atto a rivedere in parte la loro legislazione, anche ai fini del controllo del riciclaggio del denaro sporco.
L’ azione dell’ operatore economico subisce spesso l’ influenza se non il condizionamento di fattori di ordine generale quali quelli relativi al sistema tributario (efficienza dello stesso, certezza del diritto, sistema di accertamento, sistema sanzionatorio e di tutela, possibilità di interpello e di concordamento, ecc. ) e quelli ad esso estranei ( scambio informazioni fra P.A., orientamenti politici, protezionistici o di incentivazione agli investimenti esteri, trattamento dei nazionali, di cooperazione nei rapporti internazionali ).
E, inoltre, in aggiunta a quelli generali ve ne sono taluni specifici quali: i problemi d’interpretazione e applicazione della norma, qualificazione di fattispecie in ambito convenzionale, idoneità del sistema all’ adattamento delle norme interne all’Ordinamento internazionale. Tutti questi elencati incidono sulla scelta di localizzazione del contribuente sotto il profilo dei costi e degli oneri che questi deve sostenere per lo svolgimento della propria attività .
Il costo anche organizzativo, tecnico e tecnologico che l’operatore economico deve sostenere dipende sia dall’ incertezza derivante da una mancata stabilità del diritto, che dall’ interpretazione delle norme date dall’ Amministrazione finanziaria.
Tale ultima incertezza, tuttavia, può essere superata attraverso un sistema di interpello o da accordi preventivi, come nel caso della Repubblica Elvetica. In tal modo la programmazione delle scelte aziendali non è ostacolata dall’ incertezza del diritto.
Tale programmazione risente anche da una maggiore o minore stabilità e coerenza degli obiettivi politici da raggiungere nel paese in cui si opera, dei mezzi per realizzarli (ad es. basse imposte sui redditi da qualsiasi origine equivalgono a una sorta di esecuzione a favore dell’ upper class, al contrario basso livello di imposte indirette (IVA e accise, ad es. ) equivale ad un aumento del potere d’ acquisto dei ceti patrimonialmente deboli e solo portatori di salario ).
La Pianificazione fiscale internazionale richiede preventivamente lo sviluppo di approfondite analisi della differenza fra i vari ordinamenti interessati, particolarmente delle definizioni di alcuni istituti, come la residenza e il concetto di stabile organizzazione, potendo spostare così sia nello spazio sia nel tempo la misura del gravame impositivo e i susseguenti costi relativi.
La norma che statuisce la misura dell’ eventuale prelievo finanziario-fiscale, muovendosi nell’ottica di non travalicare nel fatto illecito, ledendo gli interagenti interessi tutelati sia dello Stato che dei contribuenti.
Lo scopo della Pianif. fisc. int. é quello di collocare l’attività imprenditoriale nell’ambito dell’ Ordinamento fin, vantaggioso inteso nella sua valenza globale la più ampia, costituito da un onere fiscale certo, onorato ma anche ottimizzato in funzione degli obiettivi di bilancio che l’ azienda intende perseguire (ad es. patrimonializzazione o distribuzione di utili ai soci o alle partecipanti società eventualmente holding o anche programmazione dei diversi punti in funzione degli scarti nel budget previsionale rispetto al dato reale).
L’ interesse dello Stato all’ esazione delle imposte anche nel caso di economie a gestioni collettive sta nel coniugare la salute finanziaria dell’ impresa con la propria esigenza di finanziare sia le proprie spese correnti, che i propri investimenti, per rendere quei servizi che i singoli da soli non possono ottenere per l’ elevato costo (difesa, scuola, esteri, ecc..).
Il vero limite che incontra l’ imprenditore è quello di non poter utilizzare strumenti giuridici previsti dagli ordinamenti per la realizzazione di date specifiche finalità , per scopi diversi da quelli ipotizzati al fine di ridurre l’onere fiscale. Da ciò si evince che la Pianificazione fiscale internazionale trae la sua legittimità nel rendere compatibile la tutela degli interessi degli stati con quella degli interessi degli imprenditori, specie in un tempo in cui lo stato sociale è entrato in crisi e la CSR non riesce ancora a sostituirlo.
E’ un pò l’Apologo di Menenio Agrippa. Le braccia, senza la pancia in un corpo non possono vivere.